Carta di allevamento dell'Associazione Saaloosiani di Francia

(approvata alla riunione del Comitato del 26 giugno 2015)

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Ogni membro dell'Associazione Saarloosiani di Francia si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

Condizioni generali
- essere aggiornati della quotazione.
- rispettare rigorosamente i regolamenti di allevamento della FCI (Federazione Cinologica Internazionale), della legislazione in vigore relativa all'iscrizione al libro delle Origini Francesi tenuto dalla Società Centrale Canina, dei regolamenti amministrativi della legislazione di allevamento e detenzione di animali domestici.
- l'acquisto di cuccioli in vista della rivendita è vietato.
- impegnarsi a comunicare a l'Associazione gli accoppiamenti e le nascite.
- non denigrare l'Associazione ne gli altri allevatori della nostra razza ma segnalare al comitato gli eventuali problemi incontrati affinché siano controllati - accettare di figurare sul nostro sito internet e potere menzionare sul proprio sito "allevatore firmatario della carta d'allevamento dell'Associazione Saarloosiani di Francia".


Condizioni di depistaggio e selezione dei riproduttori
- i riproduttori sono indenne di APR e di cateratta (esame datato di meno di 2 anni).
- l'allevatore deve procedere al test della Mielopatia Degenerativa sui suoi riproduttori, e si impegna a scegliere accoppiamenti in modo tale da non fare nascere cani malati e non usare un riproduttore affetto da questa malattia.
Una derogazione può essere concessa dal comitato (sottomessa al voto e convalidata dalla maggioranza) se si tratta di usare un maschio straniero se il depistaggio di almeno un genitore garantisce che il cane non può essere in ogni caso affetto dalla malattia. Nessuna derogazione sarà accordata ai cani vivendo in Francia.
- l'allevatore deve procedere al test del Nanismo Ipofisario sui suoi riproduttori, e a selezionare accoppiamenti in modo tale da non fare nascere cani malati.
- i riproduttori sono radiografati per la displasia dell'anca (A,B o C accettati, sotto riserva che i cani C siano accoppiati solamente con cani A).
- i riproduttori sono identificati DNA. Sarà obbligatoriamente proposto agli adottanti che l'allevatore realizzi l'identificazione DNA e la filiazione alla carica del adottante.
- gli accoppiamenti riguardando questi cani si faranno solamente con altri cani testati secondo le norme dell'Associazione.
- è vietato l'uso di riproduttori con un difetto conosciuto.

Condizioni di vita dei cani all'allevamento
- allevare in condizioni regolamentari correte(*) e adatte alla nostra razza, assicurarsi del benessere di tutti i cani presenti all'allevamento.
- non fare riprodurre le cagne prima di 18 mesi di età e solamente se sono in perfetta salute, e, tranne in caso di un incidente imprevedibile o un eccezione (pochi cuccioli nella cucciolata, per esempio), bisogna rispettare una pausa di minimo di 10 mesi tra ogni parto.
- accettare che le cagne non siano più usate per la riproduzione in caso di debolezza, di malattia o di apparizione dei primi segni di vecchiaia. Oltre un'età di 8 anni, le cagne non faranno più cucciolate.

Condizioni di vendita dei cani
- cedere i cuccioli con un'attestazione di vendita obbligatoria.
- cedere i cuccioli una volta che hanno 8 settimane, in eccellente salute (certificato veterinario di "buona salute" che stabilisce un eventuale problema visibile), socializzare nel miglior modo possibile informando gli acquirenti della necessità di continuare la socializzazione iniziata dal allevatore.
- informare l'acquirente dei difetti eliminatori visibili a 2 mesi (dentatura, testicoli ecc... Cfr. Io standard).
- assicurarsi per quanto possibile che l'acquirente del cucciolo sia cosciente del impegno che rappresenta il cucciolo e che abbia il profilo di un buon padrone. Deve potere venire a trovare l'allevatore per fare la conoscenza della "famiglia".
- assicurare dei consigli di allevamento e un seguito dei cuccioli prodotti.
- proponere e accettare qualsiasi accordo amichevole con l'acquirente di un cucciolo concesso, in caso di problema giustificato conformemente agli articoli L. 213-1 a L.213-9 del Codice Rurale.
- dare agli acquirenti un bollettino di adesione all'Associazione.
- non vendere cuccioli ad animalerie, ne a laboratori.

L'impegno decorre dalla data di accettazione del comitato, che può rifiutare la richiesta di adesione a un allevatore che prima avrebbe agito in contraddizione con i principi definiti dalla carta.

In caso di non-rispetto della carta o di una denuncia giustificata sporta da un acquirente, l'Associazione ha il diritto - dopo verificazione - di togliere l'allevatore dalla lista dei membri dell'Associazione.

L'associazione s'impegna a pubblicare la lista dei firmatori e a dare agli acquirenti solamente gli indirizzi dei firmatori. L'Associazione declina qualsiasi responsabilità in caso di problema potendo sovvenire con un firmatore della carta, il suo ruolo essendo solamente informativo.



(*) Ai sensi del Decreto del 3 aprile 2014 fissando le regole sanitarie e di protezione animale.

Allevatore raccomandato dall'ASF